Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 51
- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.
1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività. (7)
1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio. (7)
1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente. (7)(10)
1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater. (7)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.