Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 43
- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino (30) e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
1. La Regione sostiene l’attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

2. (31)
3. La Regione sostiene inoltre l’Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all’indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell’orchestra attraverso l’acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l’importanza dell’attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.
4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3 (65), contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 (65). (40)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.