Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 40
- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:
a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;
c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.
2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 53.
3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere (29) b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.(13)
4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.