Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 37
- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1.
2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3 (58) in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l’integrazione funzionale degli interventi.
3. La Commissione è composta:
a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.
4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.
5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 .
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.