Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 3
- Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.
2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :
a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5
del d.lgs. 42/2004 ;

b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’
articolo 102 del d. lgs. 42/2004 ;

c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’
articolo 112 del d.lgs. 42/2004 ;

d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all’attività di tutela;
e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.
3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’
articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.

Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.