Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 2
- Principi generali
1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;
b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;
c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;
d) la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
e) l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;
f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;
g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;
h) la promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.
3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.