Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 15
- Funzioni della Regione
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;
b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;
g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17, per la migliore organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );

i) promuovere l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.