Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 12
- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
1. Fatto salvo il rispetto dell’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. 42/2004 , e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.
2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione sia compatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.