CAPO III
Art. 47 ter
1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 , il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge. 2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.
3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. (225) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.
4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare. (225) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 47 quater
1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
Art. 48
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 , descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico; 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA. 6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, (229) Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.
del d.lgs. 152/2006 , o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni. 6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica. (230) Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.
Art. 49
Abrogato.
Art. 50
1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità. 2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 26 bis (270)270.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.
del d.lgs. 152/2006 , illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento: a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
Art. 51
Abrogato.
Art. 52
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis. 2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.
Art. 52 bis
Abrogato.
Art. 52 ter
Abrogato.
Art. 53
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione. (232) Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:
c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.
4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.
5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 ), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
Art. 54
2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.
4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.
6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.
Art. 55
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 . 3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4. 5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 , relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 . Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione. 6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 , per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente. 7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, della d.lgs. 152/2006 , particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali. 8. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Art. 56
1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.
Art. 57
1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 (237) Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26.
del d.lgs. 152/2006 , il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.
3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera.
Art. 58
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto; b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.
Art. 59
Art. 60
Abrogato.
Art. 61
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, della l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009 . Art. 62
1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.
Art. 63
1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.