CAPO III
Disposizioni sulle fasi del procedimento
Art. 21
Modalità di svolgimento della VAS
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
g) l’informazione sulla decisione;
Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale
strategica, l’autorità procedente o (52) Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6,art. 20.
il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.
3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. (253) Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 2.
Art. 23
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.
Art. 24
Rapporto ambientale
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23;
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.
Art. 25
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Art. 26
Espressione del parere motivato
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.
Art. 27
Conclusione del processo decisionale
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
a) del processo decisionale seguito;
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.
Art. 28
2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
Art. 29
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla
l.r. 1/2015 (210) Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7.
. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla
parte seconda del d.lgs.152/2006 . Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74. (259) Comma inserito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 26.
5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Art. 30
Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d’intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.
2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 31
Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.
2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 32
1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.
2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014 . Art. 33
Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali, (211) Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 8.
provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati. (67) Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 11.
Art. 33 bis
1. Ai sensi dell'
articolo 33 del d.lgs. 152/2006 , il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo. 2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
5. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.
6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.