TITOLO V
Disposizioni finali comuni
CAPO I
Art. 73
Raccordo fra VAS e VIA
1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.
Art. 73 bis
1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA (273)273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 1.
e ne integrano le conclusioni. 2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.
3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame. (274)274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 2.
5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 73 ter
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 . 2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26 , previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 , se non coincidente con l’autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28 , danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza. 4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
Art 73 quater
1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015 , entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45 bis e 45 ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso. 2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 74
Strategia regionale di sviluppo sostenibile
1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.
2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.
3. La Regione promuove l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di “Agenda 21 locale”, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
Art. 75
1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.
Art. 75 bis
Abrogato.
Art. 76
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate di cui all’articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 79/1998 , che viene abrogata dall’articolo 68 della presente legge.
Art. 76 bis
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali.
Art. 77
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.