TITOLO III
La valutazione di impatto ambientale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 39
a) verifica di assoggettabilità;
a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) valutazione di impatto ambientale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella
parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione. Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
Art. 42
1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.
a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 , si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA; b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.
3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto.
Art. 43
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni
del d.lgs. 152/2006 : b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;
Art. 44
CAPO II
Art. 45
1. Sono di competenza regionale:
b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;
Art. 45 bis
c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 . d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
1) alle lettere a), b), c), e l);
2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006
1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 ). 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.
Art. 45 ter
2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza. (221) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17.
Art. 46
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;
c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.
2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta.
Art. 47
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;
4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 . Art. 47 bis
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.
2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
CAPO III
Art. 47 ter
1. Ai sensi dell'
articolo 33 del d.lgs. 152/2006 , il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge. 2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.
3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. (225) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.
4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare. (225) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 47 quater
1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
Art. 48
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 , descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico; 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'
articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA. 6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, (229) Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.
del
d.lgs. 152/2006 , o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni. 6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica. (230) Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.
Art. 49
Abrogato.
Art. 50
1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'
articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità. 2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’
articolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 26 bis (270)270.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.
del
d.lgs. 152/2006 , illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento: a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
Art. 51
Abrogato.
Art. 52
1. Ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis. 2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.
Art. 52 bis
Abrogato.
Art. 52 ter
Abrogato.
Art. 53
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’
articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione. (232) Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:
c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.
4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.
5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'
articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14
della legge 9 luglio 2015, n. 114 ), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. (231) Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.
Art. 54
2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.
4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.
6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.
Art. 55
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29
del d.lgs. 152/2006 . 3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’
articolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4. 5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'
articolo 29 del d.lgs. 152/2006 , relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 . Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione. 6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 , per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente. 7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV,
della d.lgs. 152/2006 , particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali. 8. In applicazione dell'
articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Art. 56
1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.
Art. 57
1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 (237) Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26.
del
d.lgs. 152/2006 , il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.
3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera.
Art. 58
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis),
del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto; b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.
Art. 59
Art. 60
Abrogato.
Art. 61
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella
parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater,
della l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009 . Art. 62
1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.
Art. 63
1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.
CAPO IV
Art. 64
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
Art. 65
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;
2. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
Art. 66
Abrogato.
Art. 67
Abrogato.
Art. 68
Abrogazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la
legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.