Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 3
- Competenze (40) dei comuni
3. I comuni individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvedono all’elaborazione ed approvazione dei PAC di cui al medesimo articolo 12.
4. Il sindaco è l’autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.