Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9, mantiene efficacia il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i comuni di cui all’articolo 12, comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida ed i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g). (46)
5. I comuni individuati ai sensi del comma 3, provvedono all’approvazione dei rispettivi PAC entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle linee guida, criteri ed indirizzi di cui al comma 4.
5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9.(54)
5 ter. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, è prorogato fino all’entrata in vigore del piano, di cui all’articolo 9, attuativo del PRS 2021-2025. (71)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.