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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Abrogato. (5)

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Visto il Sito esternodecreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);


Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); (6)

Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); (6)

Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Abrogato. (5)

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Abrogato. (5)

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Abrogato. (5)

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Considerato quanto segue:


1. La disciplina regionale in materia di tutela della qualità dell’aria è contenuta nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria), e nella legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 33 ), che vengono abrogate con la presente legge, al fine di dare alla materia un quadro normativo organico e coerente con le norme europee e nazionali nel frattempo intervenute;


2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente); (7)

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.



3. Oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;(7)

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.



4. Abrogato. (8)

Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.



5. In attuazione della normativa nazionale e comunitaria e per il perseguimento dell’obiettivo prioritario della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici, la presente legge delinea indirizzi per la gestione a livello regionale della qualità dell’aria ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici, individua l’assetto delle competenze degli enti territoriali e cura altresì l’integrazione con le altre politiche regionali di settore, tenendo conto, in particolare, degli adempimenti derivanti dal Protocollo di Kyoto;


6. La materia di cui si tratta interessa ambiti di competenza esclusiva statale (tutela dell’ambiente) e concorrente regionale (tutela della salute), tuttavia il presente intervento normativo è volto principalmente ad esercitare competenze che lo stesso legislatore nazionale attribuisce alle regioni, quali in particolare la disciplina di piani e programmi per il risanamento e mantenimento della qualità dell’aria e l’individuazione degli strumenti per il coordinamento della programmazione regionale e locale;


7. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso:


a) una programmazione regionale di settore che attui una strategia integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e assicuri il raccordo, l’integrazione ed il coordinamento con gli altri atti della programmazione regionale di settore, nonché degli enti locali, i quali tutti dovranno convergere nell’obiettivo ambientale di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

b) l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni della Regione e degli enti locali;

c) la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell’aria ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile;


8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali; (7)

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.



9. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanzia regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l’individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell’aria ambiente; (56)

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.



10. Poiché la tutela della qualità dell’aria ambiente richiede interventi di natura trasversale, che coinvolgono anche altre politiche regionali di settore, gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi contenuti nel piano integrano necessariamente quelli degli altri piani e programmi regionali, mentre le eventuali prescrizioni che incidono sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale, quali prescrizioni di cui all’articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014; (57)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.



11. L’attuazione del piano, attraverso l’individuazione di specifiche azioni e misure, avviene in forma integrata ed è demandata alle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2005 (57)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

, agli atti della programmazione locale, nonché ad un apposito strumento di programmazione locale che è il piano di azione comunale (PAC) elaborato dai comuni appositamente individuati dalla Giunta regionale, in relazione ai livelli di inquinamento accertati;


12. La presente legge intende inoltre assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile, anche allo scopo di supportare le scelte strategiche della programmazione regionale, attraverso l’organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e l’istituzione di un inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE);


13. L’organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente risponde a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza ed è infatti costituita dalle sole postazioni di rilevamento appositamente individuate dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria per la valutazione della qualità dell’aria ambiente;


14. Per l’acquisizione di dati ed informazioni aggiornati relativi alle sorgenti di emissione, viene istituito presso la Regione l’IRSE, realizzato e gestito nel rispetto della normativa tecnica nazionale di riferimento, nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale di cui l’IRSE costituisce parte integrante;


15. Abrogato; (34)

Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 34.



16. Abrogato; (34)

Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 34.



17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l’individuazione, nell’ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006; (35)

Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 34.



18. La Regione, anche prima del presente intervento normativo di adeguamento, ha provveduto a dare concreta attuazione alla normativa statale sopra richiamata provvedendo ad effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria, la classificazione del territorio regionale e ad approvare il piano (9)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.

regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008); si rende pertanto necessario prevedere che, nelle more dell’approvazione del piano disciplinato dalla presente legge, mantenga efficacia quello attualmente esistente;


19. Abrogato. (8)

Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.



Si approva la presente legge


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.