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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

CAPO III
- Strumenti di programmazione
Art. 8
- Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale(21)

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 131.

Art. 9
- Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente
1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (30)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.

ed in coerenza (60)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.

con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 lettere a) e b). (22)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 , nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (31)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.

3. Ai fini di cui al comma 1, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del d.lgs. 155/2010:(61)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.

a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
b) stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010; (23)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

c) contiene le prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 3;
d) definisce il quadro delle risorse attivabili;
e) individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui all'articolo 271, comma 4 del d.lgs. 152/2006; (23)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

(61)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.

f) individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull’uso dei combustibili di cui all’allegato decimo alla Sito esternoparte quinta del d.lgs. 152/2006 ;
h) assicura l’integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;
i) promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l’innovazione.
4. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell’energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010. (25)

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.

Art. 10
- Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale
1. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 65/2014. (62)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 11.

1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. (63)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 11.

2. Gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), costituiscono obiettivi, finalità ed indirizzi anche degli altri piani e programmi regionali di settore e la loro individuazione è il risultato di un processo di condivisione e integrazione delle politiche.
3. Le prescrizioni del piano che incidono sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, fanno parte del piano di indirizzo territoriale quali prescrizioni di cui all' articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014. (62)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 11.

Art. 11
- Attuazione del piano
1. L’attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), attraverso l’individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente, è demandata:
a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione; (32)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 36.

c) ai PAC di cui all’articolo 12.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione sullo stato di realizzazione e sui risultati dell’attuazione del piano.
Art. 12
- Piano di azione comunale (PAC)
1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). (64)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7.

2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:
a) gli interventi strutturali;
b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi. (1)

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 65.

3. Gli interventi strutturali di cui al comma 2, lettera a), sono interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell’aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell’atmosfera.
4. Gli interventi contingibili di cui al comma 2, lettera b), sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all'articolo 10 del d.lgs. 155/2010, (26)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 133.

attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.
4 bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g). (50)

Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 1.

5. I comuni tenuti all’approvazione del PAC adeguano agli interventi , di cui al comma 2, i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità di cui all'Sito esternoarticolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), i piani urbani del traffico di cui all’Sito esternoarticolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, ove ne sia prevista l’adozione, i piani degli orari di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).
7. La Giunta regionale promuove l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, anche mediante la concessione di appositi contributi.
8. I comuni di cui al comma 1, che non hanno provveduto all’approvazione dei rispettivi PAC non sono ammessi ai contributi regionali, ovvero a quelli nazionali e comunitari erogati dalla Regione, volti a finanziare interventi, azioni o misure in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.
Art. 13
- Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
1. L’ARPAT, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, (44)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 40.

e ai comuni di cui all’articolo 12, comma 1, e alle aziende USL competenti per territorio.
2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g).
3. I comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contingibili di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche.
3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti. (2)

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 66.

3 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:
a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;
b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010. (51)

Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 2.

Art. 14
- Poteri sostitutivi
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:
a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;
b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;
c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g). (52)

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 3.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.