Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 11
- Attuazione del piano
1. L’attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), attraverso l’individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente, è demandata:
a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015 , destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione; (32)
c) ai PAC di cui all’articolo 12.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione sullo stato di realizzazione e sui risultati dell’attuazione del piano.
Note del Redattore:
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