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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 15
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art.13 bis - Indice di densità venatoria
1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all’articolo 14, comma 3, della l. 157/1992.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.