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Art. 1
- Modifiche all’articolo 6 dello Statuto
1. Il comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.
”.
1.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 35 dello Statuto
1. Al comma 1 dell’articolo 35 dello Statuto, il periodo: “
non inferiore a otto e non superiore a quattordici
” è sostituito dal seguente: “
non superiore a dieci
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 35 dello Statuto è abrogato.
1.
2.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 30 luglio 2009, con seconda deliberazione in data 1 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 2 del 12 gennaio 2010, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.