Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 7
- Indirizzi alla società
1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:
a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;
b) la determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività istituzionali a carattere continuativo e, se presenti, delle attività a carattere non continuativo, da determinarsi ai sensi dell’articolo 11 ter; (26)
c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sistema informativo;
2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre (16) di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. (23)
3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre (16) di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre.(16) Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all’approvazione il collegio di direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.