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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010




PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 123 della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, prevede tra l’altro:


a) che le società a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con gli enti partecipanti alla società medesima;


b) che le attività non consentite cessino entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma;


2. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) all’articolo 3, comma 27, prevede che gli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possano costituire società, né mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;


3. la Regione Toscana con l’articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) ha promosso l’istituzione di una agenzia regionale, costituita in forma di società per azioni a capitale misto pubblico privato, che ha assunto la denominazione “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”;


4. la società di cui al punto 3, qualora non trasformata in società a capitale interamente pubblico avente caratteristiche in house, dovrebbe cessare la propria attività in applicazione delle normative sopra citate;


5. l’ “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” ha rivestito negli anni un ruolo strategico di supporto alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, tanto da renderne indispensabile il mantenimento, così come riconosciuto nel rapporto concernente il governo delle partecipazioni regionali approvato con decisione della Giunta regionale 28 luglio 2008, n.11;


6. sussiste l’interesse attuale della Regione Toscana a sostenere la trasformazione della società di cui al punto 3 che riveste un valore strategico in considerazione del ruolo di assistenza e di supporto all’attività regionale che la società è chiamata a svolgere nell’ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;


7. si è posta la necessità di supportare, oltre alla Regione, anche l’attività degli altri enti aventi funzioni di pianificazione e programmazione in ambito regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, segnatamente province e Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) (1)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 6.

, tenuto conto delle funzioni poste a carico degli stessi per attuare il processo di riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti come derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);


8. è opportuno non disperdere l’esperienza e le professionalità presenti nell’ambito della “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, trasformandola in una società avente caratteristiche in house con funzioni di assistenza e supporto tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli ambiti territoriali ottimali;


9. ai fini della praticabilità dell’intervento di trasformazione societaria, è stata verificata la disponibilità dei soci diversi dalla Regione a recedere dalla società, in conformità agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 877, e fatti propri dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 19 dicembre 2008 ;


10. data la particolare rilevanza delle funzioni svolte dalla Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ed in considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto 6, è opportuno riservare alla Regione una partecipazione maggioritaria nella nuova società;


11. è inoltre necessario ottimizzare l’organizzazione ed il funzionamento della società in ragione dei mutati compiti di cui al punto 7, garantendo il più elevato livello delle prestazioni ed altresì la piena rispondenza dell’attività della società alle esigenze dei soci attraverso la puntuale definizione dell’oggetto sociale e l’individuazione di meccanismi che assicurino il controllo degli stessi sugli obiettivi strategici e sulle più importanti decisioni della società;


11 bis. Al fine di razionalizzare la modalità di finanziamento della società è introdotta la distinzione fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo; (19)

Punto inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 1.



11 ter. Poiché le attività istituzionali a carattere continuativo hanno per la Regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi essenziali della programmazione regionale, è necessario assicurarne uno svolgimento adeguato e pertanto è previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse con un contributo annuale alla società il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio; (19)

Punto inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 1.



11 quater. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo e non hanno carattere di indefettibilità rispetto alle finalità istituzionali della Regione, è prevista una modalità di finanziamento mediante l'erogazione di un compenso alla società sulla base del piano di attività; (19)

Punto inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 1.



12. la dismissione delle partecipazioni azionarie della società in essere, diverse da quelle della Regione, sarà attuata tramite riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, da attuarsi mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 bis, comma 1, n.1) del codice civile, in misura non proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione Toscana;


13. si è reso necessario prevedere l’adeguamento di alcune disposizioni della l.r. 25/1998 nella parte in cui fanno riferimento alla “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”; tali modifiche acquistano efficacia al compimento del processo di trasformazione della società;


14. si è posta, infine, l’esigenza di introdurre una disciplina transitoria per garantire la continuità delle attività della società nelle more della sua trasformazione, stabilendone tempi e modalità.


si approva la seguente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2 .

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Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 1.

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Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.