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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 14
- Abrogazioni
1. Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti);
b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989 n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 “ Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti”);
c) articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 “Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti”);
d) articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95).
2. Per effetto del comma 1, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. 60/1988, della l.r. 61/1989, della l.r. 64/1993 e della l.r. 35/1995.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2 .

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Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 1.

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Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.