Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 9
- Attività di controllo
1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. (46)(10)
2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (22) (46) (10)
3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l’avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l’accreditamento.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.