Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 8
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, (8) effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (21).
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione entro il medesimo termine, a pena di decadenza, (38) è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2. (9)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.