Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 7
- Accreditamento dei servizi
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (20) per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo. (5)
2. Gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (20). Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.(5)
4. Il comune istituisce l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L’elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 30.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.