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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 7
- Accreditamento dei servizi
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (20)

Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 7.

per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo. (5)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 1.

2. Gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (20)

Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 7.

. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.(5)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 1.

4. Il comune istituisce l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L’elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 30.

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Comma abrogato con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.