Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 6
- Attività di controllo (19)
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3. (32)
1. bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo. (33)
1. ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11. (33)
2. In caso di esito negativo dei controlli (34), la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura. (35)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.