Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 5
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (18), finalizzata all’individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.
2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza,(30) per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter (31) (18).
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.