Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 13
- Norma transitoria (25)
1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:
a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.
3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.
4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:
a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;
b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.
5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:
a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;
b) il comune, (49) controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.
6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:
a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi..
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.