Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;
Vista la

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Visto il

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Visto il

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Visto il

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Visto il


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed, in particolare, gli articoli 40 e 42;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. La Regione ha potestà legislativa concorrente sulle materie “governo del territorio” e “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”;
2. L’Unione europea con la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, ha individuato misure minime per garantire l’efficienza energetica in edilizia, introducendo vincoli in ordine alla disciplina degli strumenti minimi e delle procedure necessarie per garantire il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
3. Con

4. L'

5. Tra le modalità disciplinate dal

6. L'

7. Ai sensi dell'


8. In attuazione dell’


9. In attuazione dell'

10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia contenute nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli edifici di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino l’intera struttura;
11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;
12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;
13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell'amministrazione;
14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle regole relative all’efficienza energetica degli edifici;
15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l'articolo 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni

16. Per assicurare l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull’efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;
17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della l.r. 40/2009 ;
18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;
19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l'emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:
a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;
b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell’attestato di certificazione energetica;
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;
d) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, nonché il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r. 40/2009 ;
20. In attuazione della

21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali è necessario estendere l’obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
22. A seguito dell'entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici “a basso impatto”, è sorta la necessità di adeguare la l.r. 39/2005 , specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esentati dall'autorizzazione unica, quali impianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denuncia di inizio attività (DIA) e quali tipologie di impianti sono invece realizzabili con una semplice comunicazione preventiva al comune;
23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l’elenco, presente all'articolo 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e dalla

24. Va parallelamente integrata l’attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal


Si approva la presente legge:
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.