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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 12
- Avvio dell’attività della struttura veterinaria (1)

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 20.

1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.