Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009
Art. 6
- Trasporto di animali
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E’ vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.