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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 15
- Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali (3)

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 21.

1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nel calendario di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) (8)

Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1.

sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41 (9)

Parole soppresse con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1.

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Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2024, n. 34, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.