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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;


Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;


Vista la Sito esternolegge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


considerato quanto segue:


1. la necessità di addivenire, in seguito all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l’identificazione attraverso appositi “microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per la cura di anziani e bambini.


2. che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l’ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed alle attività che non risultavano altrimenti contemplate.


3. l’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto “esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano”, come riconosciuto dal Trattato dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.


4. l’opportunità di dover riorganizzare la normativa regionale vigente in materia con apposita legge regionale che ricomprenda la revisione e l’adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne dispone l’abrogazione.


5. di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del benessere degli animali che si proponga di combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti corretti, nonché sensibilizzino i proprietari verso una corretta conduzione dell’animale nei luoghi pubblici garantendo al contempo l’incolumità delle persone e il rispetto dell’animale e ponendo fine a pratiche disdicevoli, quali l’addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l’eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell’accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che intervenga nel complesso della materia riguardante la gestione, il trasporto e il commercio dell’animale rimandando le specifiche disposizioni al regolamento di attuazione della legge.


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.