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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO VIII
- Commissione per la tutela degli animali
Art. 38
- Commissione regionale per la tutela degli animali
1. E’ istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull’applicazione della presente legge e sull’individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata “commissione”.
2. La commissione è composta da:
a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;
f) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all’articolo 41.
4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l’articolazione interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l’insediamento della commissione di cui al presente articolo.
6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.