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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO III bis -
- Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale (5)

Capo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 1.

Art. 18 bis
- Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale (6)

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 2.

1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
2. È consentito l’accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini.
3. Il detentore che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.
Art. 18 ter
1. Le disposizioni dell’articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.