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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 34
- Colonie di gatti
1. Ai fini della presente legge, si definisce “colonia di gatti” un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (2)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 103.

, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall’articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.
4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all’articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all’eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell’azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l’associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.