Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009
Art. 29
- Servizio cattura
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.