Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009
Art. 15
- Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali (3)
1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.