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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 14
- Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l’utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all’articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della Sito esternolegge 19 dicembre 1975, n. 874 .
4. E’ consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.