Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58
Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009
Art. 3
- Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico
1. La struttura regionale competente:
a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;
b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 104 della l.r. 65/2014;(13)
c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 181 della l.r. 65/2014.(13)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.