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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009

Art. 2
- Strumenti ed attività
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:
a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;
b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;
c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività di controllo dell’attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell' articolo 156 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (9)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56.

e coordina lo svolgimento di tali attività;
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1.
e bis) su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 3 bis, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico.(12)

Lettera aggiunta con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.