Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58
Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009
Art. 5 bis
- Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche(1)
1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.
2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:
a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);
b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.
3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.