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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 5
- Norma finanziaria
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3 (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 24.

, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l´anno 2006), stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.