Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 33
- Obbligo di fornire dati statistici
1. E’ fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e) (4), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989 .
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e) (4), ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli atti di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 possono (4) prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.