Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre:
a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.