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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (9)

Parole aggiunte con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009); (9)

Parole aggiunte con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



Considerato quanto segue:


1. - 12. Abrogati. (10)

Numero abrogato con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



13. Per organizzare sul territorio regionale l’attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r. 57/2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.

.


13 bis. La legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del d.lgs. 322/1989. (11)

Numero inserito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27.



14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all’interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l’inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.


15. Per concorrere all’attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l’organizzazione dell’attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l’attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.


16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza.


17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.


18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.


19. Per raggiungere l’efficacia e migliorare l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, sia nell’attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l’innovazione tecnologica e i sistemi informativi.


Si approva la seguente legge


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 28 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.