Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 30
- Requisiti per l’accreditamento istituzionale(41)
1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 48.
2. I requisiti di processo trasversali così come i requisiti di processo specifici individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3, i correlati criteri di valutazione, compresi quelli riferiti ai requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle “performance” delle aziende sanitarie, da appositi atti della Giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.