Art. 49
- Fatturazione elettronica
1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del
d.lgs. 82/2005 .
2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l’introduzione della fatturazione elettronica.
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’
articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2004 .