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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

TITOLO II
- Interventi di semplificazione di carattere generale
CAPO I
- Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
SEZIONE I
Art. 5
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni Sito esternodel capo V della l. 241/1990 e Sito esternodel capo I bis del d.lgs. 33/2013 .
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso (125)

Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 5.

Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.
SEZIONE II
Art. 11
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 2, (99)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.

comma 3, della l.r. 1/2009 .
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all' articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.
Art. 11 bis
- Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 11.

1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all' articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009 ; (109)

Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.

b) dal direttore (110)

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.

per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) (110)

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.

, della l.r. 1/2009 .
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 .
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell' Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 .
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 11 ter
1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.
Art. 11 quater
- Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 14.

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990 .
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.
5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14.
SEZIONE III
- Riduzione dei tempi burocratici
Art. 12
- Certezza dei termini di conclusione del procedimento(25)

Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso.(57)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.(11)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

Art. 13
- Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. (113)

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 2.

Art. 13 bis
- Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
Art. 14
- Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis, (13)

Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.

i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 14 bis
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 . I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’ Sito esternoarticolo 17 della l. 241/1990 ;
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Art. 14 ter
1. Al fine di favorire l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.
2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.
Art. 15
- Ulteriore riduzione dei termini
1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti:
a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;
c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
d) le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006 , n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.
3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2.
3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione. (106)

Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 8.

Art. 15 bis
- Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 17.

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
Art. 16
- Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
Art. 17
- Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana
1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.

2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.
SEZIONE IV
- Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
Art. 18
- Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.(63)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.(63)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale.(64)

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.

4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
SEZIONE V BIS
Art. 20.1
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla Sito esternol. 241/1990 .
CAPO I bis
Art. 20 bis
1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.
3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.
4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.
5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.
CAPO II
- Disciplina della conferenza di servizi
Art. 21
1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella Sito esternol. 241/1990 .
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 24 bis
Abrogato.
Art. 25
1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.
3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione. (115)

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 4.

Art. 25 bis
1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito “RUR”, di cui all'Sito esternoarticolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.
Art. 26
- Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione(18)

Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25, art. 6.

1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.
2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'Sito esternoarticolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009 , a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.
Art. 26 bis
- Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni (117)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 7.

1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.
2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.
3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2009 , anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.
4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'Sito esternoarticolo 27 del d.lgs. 50/2016 , la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.
5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009 , a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:
a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;
b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.
Art. 26 ter
- Formazione della posizione unica regionale (118)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 8.

1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.
2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.
4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.
5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.
6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
- Svolgimento dei lavori in modalità telematica (119)

Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 10.

1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.
2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.
3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
CAPO II bis
Disciplina degli accordi di programma (84)

Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 31.

Art. 34 bis
1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.
Art. 34 ter
1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:
a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;
b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;
c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;
d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.
2. Qualora le finalità dell’accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell’accordo in conformità a quanto previsto all’articolo 34 quinquies, comma 1.
Art. 34 quater
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;
b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi.
Art. 34 quinquies
1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.
Art. 34 sexies
1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 34 septies
1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
Art. 34 octies
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale. (128)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 16.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.
6. Il collegio di vigilanza:
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.
10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.
Art. 34 novies
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’ articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.
CAPO II ter
Intese con amministrazioni pubbliche locali (134)

Capo inserito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 32, art. 1.

Art. 34 decies
Intese con amministrazioni pubbliche locali (135)

Articolo inserito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 32, art. 2.

1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.
CAPO III
- Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
Art. 35
- Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:
a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all’articolo 24 del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 );
b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.
Art. 36
- Punto unico di accesso
1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.
1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ). (24)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
4. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 37
- Svolgimento del procedimento in via telematica
1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.
2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.
4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell’ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004 , sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.
Art. 38
- Assistenza agli utenti dei SUAP
1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.
2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l’associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.
Art. 39
- Sistema toscano dei servizi per le imprese
1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004 , è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.
2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:
a) la rete regionale dei SUAP, di cui all’articolo 40;
b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all’articolo 41;
c) la banca dati regionale SUAP, di cui all’articolo 42;
d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all’articolo 43;
e) l’attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all’articolo 44.
Art. 40
- Rete regionale dei SUAP
1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal Sito esternod.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004 .
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 41
- Sito istituzionale regionale per le imprese
1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005 , contiene:
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); (130)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 54.

d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
f) le informazioni relative alle attività formative.
Art. 42
- Banca dati regionale SUAP
1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.
2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.
6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 43
- Siti istituzionali dei SUAP
1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005 , attraverso i siti istituzionali dei SUAP.
2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:
a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell’insediamento e dell’esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
b) assicurano l’informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.
Art. 44
- Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP
1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.
Art. 45
- Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (131)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.

, per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l’elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 (131)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.

, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 42.
Art. 46
- Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
1. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.
CAPO IV
- Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche
Art. 47
- Subingresso e variazioni societarie
1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:
a) subingresso;
b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
c) variazione del legale rappresentante;
d) mutamento della denominazione sociale.
2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all’entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.
Art. 48
- Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.
Capo IV bis
Art. 48 bis
Agenda regionale dei controlli sulle imprese (108)

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 10.

1. In conformità all’Sito esternoarticolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 , la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:
a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell’interesse pubblico perseguito;
b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l’esercizio dell’attività di impresa;
c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell’esito dei controlli documentali svolti da un’altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L’Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.
4. L’Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) l’elenco dei controlli effettuati;
c) l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo;
d) la data e la tipologia di controllo espletato;
e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
g) l’eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l’impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell’Agenda.
6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l’organizzazione dell’Agenda, le modalità di implementazione, l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

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Note soppresse.

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Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

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Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

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Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

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Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

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Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

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Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.