Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

TITOLO I
- Disposizioni generali
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Obiettivi e strumenti d’intervento
1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
b) la riduzione dei tempi burocratici;
l’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.
2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. (34)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.
Art. 1 bis
1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell’ordinamento regionale e prevedere l’adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell’azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell’amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 2
- Programmazione delle strategie di semplificazione
1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) (129)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 53.

, sono contenute, in un’apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell’articolo 1 della presente legge.
2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.
Art. 2.1
1. In conformità ai principi dell’ Sito esternoarticolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.
Art. 2 bis
1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. (36)

Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.

3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). (37)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.

Art. 3
- Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione
1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale: (38)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (39)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. (39)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. (39)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.

5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l’archivio di cui all’articolo 4.
Art. 4
- Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali
1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), (40)

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.

istituisce l’archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.
2. L’archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all’identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.
2 bis. L’archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l’estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. (41)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornano l’archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l’infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.
4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l’accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull’infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.
Art. 4 bis
1. Al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.
Art. 4 ter
- Interoperabilità dei sistemi informativi (30)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009 .
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all' articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009 .
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all' articolo 25 della l.r. 54/2009 .
4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.